Dal 15 gennaio 2026 diventa pienamente operativo l’arbitro assicurativo, un nuovo strumento pensato per favorire la risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti, imprese di assicurazione e intermediari. L’organismo, atteso da oltre un decennio, nasce con l’obiettivo di offrire una tutela più rapida, accessibile ed economica rispetto al ricorso ai tribunali.
Cos’è l’arbitro assicurativo
L’arbitro assicurativo è un organismo imparziale che interviene nei conflitti legati ai contratti di assicurazione, purché coinvolgano almeno due soggetti tra assicurato, compagnia e intermediario. Rappresenta una forma di risoluzione alternativa delle controversie (ADR), sul modello dell’Arbitro bancario e finanziario già attivo nel settore del credito.
Come presentare ricorso
Il ricorso può essere presentato senza l’assistenza di un avvocato e prevede un contributo di 20 euro, che viene restituito se il ricorso è accolto, anche solo in parte. Il pagamento avviene tramite PagoPA, online o presso i canali convenzionati.
La decisione viene adottata entro 180 giorni, prorogabili una sola volta di ulteriori 90 giorni nei casi più complessi.
Ambito di competenza e limiti di valore
L’arbitro assicurativo può esaminare controversie relative a contratti assicurativi entro determinati limiti economici. Per i contratti vita che prevedono prestazioni in caso di decesso, il tetto massimo è di 300 mila euro; per gli altri contratti vita il limite scende a 150 mila euro.
Quando il ricorso riguarda una richiesta economica, il valore della controversia coincide con la somma contestata. Se invece si chiede solo l’accertamento di un diritto o di un obbligo contrattuale, non sono previsti limiti di importo.
I casi esclusi
Restano escluse dalla competenza dell’arbitro le controversie relative al Fondo di garanzia delle vittime della strada e della caccia e quelle attribuite alla Consap.
Composizione del Collegio
Le decisioni sono assunte da un Collegio di cinque membri: un presidente e due componenti scelti dall’Ivass, uno designato dalle imprese assicurative o dagli intermediari, e uno indicato dalle associazioni dei consumatori o dalle categorie di utenti.
Il presidente resta in carica cinque anni, gli altri componenti tre. I membri sono selezionati tra magistrati in quiescenza, docenti universitari, professionisti e ex dirigenti delle Authority di vigilanza. Il supporto operativo è garantito dalla Segreteria tecnica istituita presso l’Ivass.
Reclamo obbligatorio e decisioni non vincolanti
Per accedere all’arbitro è necessario aver prima presentato un reclamo alla compagnia o all’intermediario. Se entro 45 giorni non arriva risposta, o se questa è ritenuta insoddisfacente, il cliente può presentare ricorso entro 12 mesi.
Le decisioni dell’arbitro non sono vincolanti, ma il mancato adeguamento da parte dell’impresa viene reso pubblico per cinque anni e segnalato sul sito del soggetto interessato. Resta comunque sempre possibile rivolgersi all’autorità giudiziaria.
Con l’avvio dell’arbitro assicurativo, il sistema di tutela degli assicurati si arricchisce dunque di uno strumento che punta a rendere più trasparente, rapida ed equilibrata la gestione dei contenziosi nel settore.

