Per chi vive in un condominio, si avvicina la scadenza per ottenere il bonus ristrutturazioni 2026. Secondo il provvedimento pubblicato il 10 febbraio dall’Agenzia delle Entrate, il termine per comunicare le spese sostenute sulle parti comuni degli edifici residenziali è il 16 marzo.

La Legge di bilancio 2026 conferma la detrazione al 50% per i lavori di ristrutturazione. Per gli interventi sulla prima casa, dal 2027 l’aliquota scenderà al 36%, mentre sulle altre unità immobiliari resta già quest’anno al 36%, calando al 30% nel 2027.

Gli interventi agevolabili riguardano sia le singole unità abitative sia le parti comuni dei condomini. Sono inclusi lavori di recupero edilizio, acquisto di arredi, opere di riqualificazione energetica, interventi sull’involucro degli edifici, installazione di pannelli solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e opere antisismiche. Anche schermature solari e dispositivi multimediali per controllo da remoto rientrano tra le spese segnalabili.

Per ottenere la detrazione al 50%, è obbligatorio inviare la dichiarazione che attesta l’intervento come relativo all’abitazione principale. In caso di mancata comunicazione, la detrazione scende automaticamente al 36%.

Per i condomini, spetta all’amministratore inviare entro il 16 marzo la lista delle spese sostenute nel 2025. La segnalazione dell’abitazione principale deve essere stata fornita dal condomino entro il 31 dicembre 2025.

Non tutte le agevolazioni edilizie richiedono comunicazione. Ad esempio, il Superbonus 65% e il bonus mobili 50% restano confermati, mentre il bonus verde non è più prorogato e il bonus barriere architettoniche al 75% è terminato a fine 2025. L’ecobonus e il sismabonus mantengono aliquote rispettivamente del 36% e del 50% per gli interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza sismica.

L’iniziativa dell’Agenzia delle Entrate mira a uniformare le informazioni per la Dichiarazione dei redditi precompilata e a garantire il corretto riconoscimento delle detrazioni ai contribuenti.

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